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Varianti in corso d’opera: guida normativa 2026

23 Luglio 2026

Varianti in corso d’opera: guida normativa 2026

Cosa sono le varianti in corso d’opera e qual è il quadro normativo

Le varianti in corso d’opera sono modifiche al contratto di appalto pubblico ammesse durante l’esecuzione dei lavori, senza avviare una nuova procedura di gara, purché non alterino la natura generale del contratto e il prezzo aggiuntivo non superi il 50% del valore iniziale; questo limite non è solo un tetto percentuale: serve a prevenire frazionamenti artificiali e usi distorti dello strumento.

Il riferimento normativo centrale è il D.Lgs. 36/2023, che all’art. 120 disciplina le condizioni e i perimetri entro cui un contratto può essere modificato in corso di esecuzione, come approfondito nel Bando Parco Agrisolare 2023 – D.M.L. Idee | Impianti Fotovoltaici. L’art. 106 stabilisce i presupposti generali di legittimità: la modifica deve essere necessaria, non deve stravolgere l’oggetto del contratto e deve rispettare i limiti economici fissati dalla legge. Il decreto correttivo D.Lgs. 209/2024 ha poi affinato l’art. 120, inserendo il comma 15-bis e precisando le condizioni per le modifiche non sostanziali.

La distinzione tra varianti sostanziali e non sostanziali è il primo nodo da sciogliere:

  • Varianti sostanziali: modificano la natura generale del contratto, superano le soglie percentuali ammesse o avrebbero richiesto procedure diverse se note ab origine. Sono vietate e impongono la risoluzione del contratto con avvio di nuova gara.
  • Varianti non sostanziali: rientrano nei casi tassativi dell’art. 120, sono coperte dal quadro economico dell’opera e non alterano considerevolmente i contenuti progettuali.
  • Varianti migliorative: introdotte dal comma 15-bis, consentono modifiche che migliorano aspetti funzionali o tecnologici senza incremento di costo, mantenendo invariati tempi di esecuzione e condizioni di sicurezza.

La delibera ANAC n. 523/2025 del 22 dicembre 2025 ha chiarito con forza che le varianti devono restare uno strumento eccezionale, ancorato a presupposti oggettivi e verificabili. Il MIT ha espresso pareri analoghi, ribadendo che l’istituto non può diventare un meccanismo di riprogettazione mascherata.

Chi autorizza le varianti e quali sono le responsabilità

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il soggetto che autorizza le varianti in corso d’esecuzione, anche su proposta del Direttore dei Lavori. Non si tratta di una delega formale: il RUP risponde del rispetto dei limiti normativi e della correttezza della documentazione prodotta.

Riunione tecnica tra i referenti delle varianti

Il Direttore dei Lavori (DL) svolge la funzione istruttoria e consultiva. Fornisce al RUP l’analisi tecnica necessaria per accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 120, propone le varianti con le relative perizie e, nei casi di circostanze impreviste, descrive la situazione di fatto per dimostrarne la non imputabilità alla stazione appaltante. Può disporre autonomamente modifiche di dettaglio che non comportino variazioni dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il progettista interviene quando le modifiche richiedono una revisione degli elaborati: il DL ne acquisisce il parere prima di redigere la relazione motivata. Con il correttivo del 2024, i contratti di progettazione devono prevedere clausole chiare sulla responsabilità del progettista per errori o omissioni che pregiudichino la realizzazione dell’opera.

  • Il RUP coordina l’intero processo autorizzativo e garantisce la trasmissione all’ANAC quando prevista.
  • Il DL redige la perizia di variante e la relazione tecnica motivata.
  • Il progettista esprime parere sulle modifiche progettuali.
  • L’impresa esecutrice può proporre varianti migliorative di propria ideazione, senza aumento di costo, tramite perizia tecnica corredata di valutazione economica.

La sinergia tra DL e RUP, con documentazione analitica accurata, è il fattore che distingue una variante gestita correttamente da una esposta a contestazioni in sede di controllo.

Quali condizioni giustificano una variante durante i lavori

Schema illustrativo della procedura per la gestione delle varianti durante l’esecuzione dei lavori

L’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 individua in modo tassativo le ipotesi ammissibili. Non basta che la modifica sia utile o conveniente: occorre che ricorra una delle condizioni previste dalla legge.

Le principali fattispecie sono:

  • Circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante al momento della progettazione (es. ritrovamenti archeologici, variazioni normative sopravvenute, condizioni del sottosuolo non rilevabili). Il correttivo del 2024 ha precisato che un evento meteorologico avverso non è sufficiente se non ha inciso direttamente sull’oggetto dell’appalto.
  • Errori o omissioni progettuali, nei limiti del quinto d’obbligo. Il comma 15-bis introduce l’obbligo di contraddittorio con progettista e appaltatore prima di procedere.
  • Modifiche non sostanziali coperte dal quadro economico, incluse soluzioni equivalenti o migliorative in termini tecnici, economici o di tempi, anche grazie a materiali o tecnologie non disponibili al momento della progettazione.
  • Varianti migliorative proposte dall’esecutore, senza riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto.

Il limite del 50% del valore contrattuale originario si applica ai casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 120. Ma il rispetto formale di questa soglia non è sufficiente: la norma vieta espressamente modifiche successive intese ad aggirare il Codice, escludendo qualsiasi frazionamento artificioso.

Un consiglio: nella relazione tecnica, il DL deve dimostrare non solo che la circostanza era imprevedibile, ma anche che non è imputabile alla stazione appaltante e che la modifica è strettamente necessaria. Una motivazione generica espone la variante a contestazioni immediate in sede di verifica ANAC.

Come si svolge la procedura di una variante in corso d’opera

La procedura segue fasi precise, con responsabilità e tempistiche definite dal Codice e dall’Allegato II.14.

Persone al lavoro sulla redazione di documenti tecnici

Fase Soggetto responsabile Tempistica
Proposta e perizia tecnica Direttore dei Lavori Su insorgenza della necessità
Parere del progettista Progettista Prima della relazione motivata
Relazione motivata e approvazione RUP / Stazione appaltante Prima dell’esecuzione
Trasmissione all’ANAC (se >10% e sopra soglia europea) RUP Entro 30 giorni dall’approvazione
Nuovi prezzi concordati (se nuove categorie) DL e esecutore in contraddittorio Prima dell’ammissione in contabilità

Per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti che superano il 10% dell’importo originario vanno trasmesse dal RUP all’ANAC entro 30 giorni dall’approvazione, tramite la sezione «Amministrazione trasparente», con allegati il progetto esecutivo, l’atto di validazione e la relazione del RUP. La documentazione va conservata nella sottosezione «Varianti in corso d’opera» nell’ambito di «Bandi di gara e contratti». Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica, secondo il comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025.

Quando la variante introduce nuove categorie di lavorazione o materiali non previsti, si formano nuovi prezzi concordati tramite contraddittorio tra DL ed esecutore, approvati dal RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione sulla base di quei prezzi; l’assenza di riserva negli atti contabili equivale ad accettazione definitiva.

Il BIM trasforma questa procedura da cartacea a informativa: ogni modifica viene aggiornata nel modello digitale condiviso, tracciata con riferimento alla revisione specifica e collegata agli impatti su costi, tempi e coordinamento tra discipline. La gestione centralizzata dei progetti consente di mantenere coerenza tra le versioni del progetto e ridurre il rischio di disallineamenti informativi tra cantiere e ufficio tecnico.

Criticità frequenti e raccomandazioni per una gestione corretta

La delibera ANAC n. 523/2025 ha esaminato un caso emblematico: la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera in cui una seconda perizia di variante, formalmente giustificata con l’emergenza Covid-19, ha introdotto un ampliamento volumetrico rilevante, nuovi reparti ad alta complessità e una riorganizzazione complessiva dell’assetto ospedaliero, con un incremento economico significativo. Il termine contrattuale è slittato di molti anni. ANAC ha concluso che la variante non era conforme all’art. 106: il richiamo all’emergenza non era sufficiente a giustificare scelte di natura programmatoria e strategica.

Le criticità più ricorrenti nella gestione delle variazioni in costruzione sono:

  • Motivazione insufficiente nella relazione tecnica del DL: espone la variante a contestazioni immediate.
  • Frazionamento artificioso delle modifiche per restare sotto le soglie percentuali: vietato espressamente dal Codice.
  • Stralcio di lavorazioni essenziali per rientrare formalmente nel limite del 50%: produce un’opera non immediatamente funzionale e subordinata a finanziamenti futuri.
  • Ritardi pluriennali imputabili a fermi progettuali legati alla definizione della variante: incompatibili con la natura eccezionale dello strumento.
  • Mancata comunicazione all’ANAC nei termini previsti per i contratti sopra soglia.

La delibera ANAC n. 523/2025 chiarisce che il rispetto formale dei limiti percentuali non è sufficiente a legittimare una variante che incide in modo sostanziale sull’assetto dell’opera e sull’equilibrio dell’affidamento.

Per evitare questi errori, la documentazione deve essere analitica fin dall’origine: ogni perizia deve ricostruire il nesso causale tra la circostanza sopravvenuta e la modifica richiesta, con riferimenti puntuali agli elaborati progettuali originari. La comunicazione tra i soggetti coinvolti deve avvenire in modo tracciabile e tempestivo, evitando che le decisioni rimangano informali o prive di riscontro documentale.

L’adozione del BIM nei lavori pubblici permette una tracciabilità completa delle varianti, collegando ogni modifica a eventi puntuali e agevolando le verifiche successive. La digitalizzazione del cantiere non è solo un vantaggio operativo: diventa uno strumento di governance che riduce il rischio di contestazioni e accelera i processi autorizzativi.

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Edil-up offre ai professionisti del settore edilizio gli strumenti per gestire documentazione, comunicazioni e monitoraggio dei progetti in modo centralizzato e tracciabile, con funzionalità pensate per supportare anche la gestione delle modifiche contrattuali in corso d’opera.

Punti chiave

Le varianti in corso d’opera sono ammesse solo entro condizioni tassative di legge: la motivazione analitica, il rispetto dei limiti quantitativi e la tracciabilità documentale sono i tre pilastri di una gestione conforme.

Punto Dettagli
Limite del 50% del valore contrattuale L’aumento complessivo non può superare il 50% del contratto originario; il frazionamento artificioso è vietato.
Comunicazione all’ANAC entro 30 giorni Per contratti sopra soglia europea, varianti oltre il 10% vanno trasmesse telematicamente entro 30 giorni dall’approvazione.
Ruolo centrale di RUP e DL Il RUP autorizza, il DL istruisce: la sinergia tra i due è il fattore decisivo per la legittimità della variante.
Motivazione analitica obbligatoria La relazione tecnica deve dimostrare imprevedibilità, non imputabilità e necessità della modifica.
BIM e digitalizzazione come strumenti di controllo Il modello informativo traccia ogni modifica in tempo reale, collegandola a impatti su costi, tempi e coordinamento.

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