Dal 2 febbraio 2026, i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia sono cambiati radicalmente. Il DM 24/11/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025, ha abrogato il precedente decreto del 2022 e riscritto da zero le regole per ogni appalto pubblico che riguardi edifici, infrastrutture e manufatti. Questo nuovo decreto è obbligatorio per tutti gli appalti pubblici a partire dal 2 febbraio 2026. Non si tratta di un aggiornamento marginale: sei nuovi capitoli tecnici, l’obbligo del BIM sopra soglia, la valutazione del ciclo di vita (LCA) e una Relazione CAM che ora spetta anche all’impresa appaltatrice, non solo al progettista.
- I CAM si applicano ai contratti pubblici riguardanti edifici, infrastrutture e manufatti
- L’obbligo nasce dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)
- Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è l’ente che li emana e li aggiorna
- Chi non rispetta i CAM rischia l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto
Qual è il quadro normativo dei CAM edilizia 2026?
I CAM sono integrati nel Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023, aggiornato dal Correttivo D.Lgs. 209/2024 e dalla L. 199/2025), che all’art. 57 comma 2 rende obbligatoria l’applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali CAM in tutti gli appalti pubblici del settore. Non si tratta di linee guida facoltative.
Il regime transitorio merita attenzione. La Circolare MASE del 10 aprile 2026 ha chiarito che i vecchi CAM (DM 256/2022) restano applicabili solo se il progetto è stato validato in conformità a quel decreto e il bando viene pubblicato entro 3 mesi dalla validazione, anche se questa avviene dopo il 2 febbraio 2026. In tutti gli altri casi valgono i nuovi CAM 2026, senza eccezioni.
- Bando pubblicato dal 2 febbraio 2026: applicazione dei nuovi CAM
- Progetto validato secondo il precedente DM 256/2022 con bando pubblicato entro pochi mesi dalla validazione: vecchi CAM applicabili
- Progettazione interna non ancora validata: applicazione dei nuovi CAM anche se l’incarico è precedente
- Mancata conformità: esclusione dalla gara, risoluzione contrattuale, possibile perdita di finanziamenti PNRR
La relazione con la Direttiva europea “Case Green” (EPBD IV), da recepire entro il 29 maggio 2026, e con il nuovo Regolamento UE 2024/3110 sui prodotti da costruzione rafforza ulteriormente il perimetro normativo entro cui i CAM operano.
Cosa cambia con i nuovi requisiti CAM edilizia 2026?
Il DM 24/11/2025 introduce novità sostanziali rispetto alla versione 2022, ampliando sia il perimetro di applicazione sia la profondità dei requisiti tecnici.
- LCA e LCC diventano requisiti centrali, non più solo criteri premianti
- BIM è previsto come clausola contrattuale per i progetti sopra soglia, includendo parametri di sostenibilità e verifiche CAM
- Il principio DNSH richiede dimostrare che ogni scelta tecnica non causi danno significativo all’ambiente, con tracciabilità rigorosa per progetti finanziati dal PNRR
- È previsto un obbligo di piano di decostruzione e gestione delle acque meteoriche
- Sono inclusi nuovi requisiti sulle prestazioni termiche estive degli edifici
- I CAM si applicano ad edifici, infrastrutture e manufatti di varia natura
Un consiglio: Non confondere requisiti obbligatori e criteri premianti. I primi devono essere sempre rispettati; i secondi migliorano la posizione in gara ma non sono facoltativi nel senso che ignorarli può compromettere la valutazione dell’offerta tecnica.

Cos’è la Relazione CAM di progetto e come si gestisce?
La Relazione CAM è il documento cardine dell’intero sistema. Va elaborata fin dalla fase di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e aggiornata lungo tutta l’esecuzione dei lavori. Il MASE ha pubblicato il modello ufficiale il 2 febbraio 2026: una struttura a schede in cui ogni criterio del decreto ha la propria sezione, dove il progettista giustifica l’applicazione o la motivata disapplicazione.
La novità più rilevante del DM 24/11/2025 riguarda l’impresa appaltatrice: non basta più la relazione del progettista. L’appaltatore deve produrre una propria Relazione CAM, aggiornata e verificata a ogni Stato Avanzamento Lavori (SAL). Questo trasforma la conformità CAM da adempimento iniziale a processo continuo.
- Compilare la Relazione CAM criterio per criterio, usando il modello MASE
- Giustificare ogni disapplicazione con motivazione tecnica documentata
- Aggiornare il documento a ogni SAL, con riferimento alle verifiche eseguite
- Conservare tutta la documentazione di supporto (EPD, certificazioni, test VOC, attestazioni di contenuto riciclato)
Un consiglio: Iniziare la Relazione CAM già nella fase DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione), prima ancora del PFTE. Chi aspetta la fase esecutiva per raccogliere la documentazione si trova spesso a dover rincorrere fornitori e certificazioni sotto pressione.
Perché le norme UNI sono centrali nell’applicazione dei CAM?
Le norme tecniche UNI sono richiamate quasi 200 volte nel testo del decreto, una per quasi ogni criterio. Solo nel capitolo introduttivo i riferimenti sono 43, tra cui la UNI EN 15978 per il calcolo della prestazione ambientale degli edifici e la UNI EN 15804 per le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).
Questo non è un dettaglio tecnico secondario. Le norme UNI forniscono i metodi di prova e le definizioni che rendono verificabile la conformità ai CAM, riducendo il rischio di contestazioni negli appalti. Il Marchio UNI compare nei CAM sia in forma obbligatoria (vetrate conformi alla UNI EN 1279) sia volontaria (competenza dei posatori, protezione delle acque secondo UNI EN 1433 e serie UNI EN 124).
- Conoscere le norme UNI richiamate per ogni criterio applicabile al proprio intervento
- Verificare che i materiali scelti abbiano certificazioni conformi alle norme citate nel decreto
- Usare le norme come strumento di difesa documentale in caso di contestazione
- Aggiornarsi sulle revisioni delle norme UNI, che possono modificare i requisiti di conformità
Chi fa cosa: responsabilità di stazioni appaltanti, progettisti e direttori lavori
La verifica finale della conformità ai CAM spetta alla stazione appaltante, ma la produzione e l’aggiornamento della documentazione tecnica è compito di progettisti e direttori lavori. La catena di responsabilità è precisa e non ammette sovrapposizioni.

Stazione appaltante: inserisce i requisiti CAM nei documenti di gara, verifica la conformità in fase di aggiudicazione e durante l’esecuzione, può avvalersi di organismi terzi accreditati per le verifiche tecniche.
Progettista: elabora la Relazione CAM dal PFTE, sceglie materiali e soluzioni conformi, coordina la raccolta delle certificazioni necessarie per ogni criterio. La comunicazione tra le figure coinvolte è determinante per evitare lacune documentali.
Direttore lavori: controlla che l’esecuzione rispetti le scelte progettuali CAM, acquisisce la documentazione di cantiere, verifica gli aggiornamenti della Relazione CAM dell’impresa a ogni SAL.
Impresa appaltatrice: produce e aggiorna la propria Relazione CAM durante i lavori, dimostra la conformità dei materiali effettivamente impiegati rispetto a quanto previsto in progetto.
Come Edil-up supporta la gestione del CAM edilizia 2026
Gestire la documentazione CAM su più fronti contemporaneamente, tra Relazione di progetto, aggiornamenti ai SAL e certificazioni dei materiali, richiede un sistema di coordinamento che la posta elettronica e i fogli di calcolo non reggono. Edil-up nasce per rispondere a questa esigenza concreta.
La piattaforma connette imprese, professionisti e collaboratori in un unico ambiente digitale, con strumenti per il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e la gestione documentale centralizzata. Secondo quanto dichiarato da Edil-up, l’adozione della piattaforma consente una miglior organizzazione dei flussi di lavoro che può ridurre i tempi di consegna. La gestione centralizzata dei progetti permette di tenere traccia di ogni documento CAM, dalla fase PFTE fino al collaudo finale.

Edil-up calcola anche il risparmio ambientale generato dai progetti digitalizzati e pianta alberi per ogni abbonamento attivo, allineandosi ai principi di sostenibilità che i CAM promuovono. Per chi vuole capire come digitalizzare la gestione del cantiere in modo conforme ai nuovi obblighi, la piattaforma offre un punto di partenza concreto.
Quali sono i costi aggiuntivi legati all’adozione dei CAM 2026?
L’adozione dei nuovi criteri ambientali minimi comporta costi aggiuntivi reali, anche se la loro entità dipende molto dalla tipologia e dalla dimensione dell’intervento. Le voci di spesa più ricorrenti riguardano la produzione della documentazione tecnica (LCA, LCC, Relazione CAM), l’acquisizione di certificazioni ambientali per i materiali (EPD, Ecolabel UE, UNI/PdR 88) e l’eventuale adeguamento della filiera dei fornitori.
Per gli appalti sopra soglia, l’obbligo del BIM con parametri di sostenibilità integrati richiede investimenti in software, formazione e, spesso, figure professionali dedicate. La diagnosi energetica obbligatoria per edifici con superficie superiore a 1.000 m² aggiunge un ulteriore costo di progettazione, con il metodo dinamico orario richiesto per edifici oltre 5.000 m².
Va però considerato il lato opposto: chi padroneggia i CAM vince le gare. I criteri premianti premiano le offerte più sostenibili con punteggi tecnici aggiuntivi, trasformando l’investimento in conformità in un vantaggio competitivo diretto. I costi di adeguamento iniziale tendono a ridursi nel tempo man mano che le procedure si consolidano e la filiera si adegua.
Buone pratiche e applicazione concreta dei CAM 2026 nei progetti
L’applicazione efficace dei criteri ambientali minimi nei progetti reali passa da alcune scelte operative che fanno la differenza tra una conformità formale e una conformità sostanziale.
Partire dalla fase DIP. Le stazioni appaltanti che inseriscono i requisiti CAM già nel Documento di Indirizzo alla Progettazione evitano di dover rincorrere la conformità nelle fasi successive, quando i margini di manovra si restringono.
Costruire la filiera prima della gara. Le imprese che mappano in anticipo i fornitori di materiali certificati EPD, con contenuto di riciclato verificabile secondo UNI/PdR 88, non si trovano a dover sostituire materiali in corso d’opera. La rete di contatti nel settore diventa una risorsa concreta, non solo un vantaggio relazionale.
Integrare BIM e CAM fin dal modello informativo. I progetti sopra soglia che costruiscono il modello BIM con i parametri di sostenibilità già incorporati semplificano la verifica in fase esecutiva e riducono il rischio di disallineamenti tra progetto e cantiere.
Usare le norme UNI come guida operativa. Ogni criterio CAM rimanda a una norma tecnica specifica: seguirla non è solo un obbligo, ma il modo più diretto per dimostrare la conformità senza margini di contestazione.
Punti chiave
I CAM edilizia 2026, obbligatori dal 2 febbraio 2026 per tutti gli appalti pubblici edilizi, richiedono LCA, LCC, BIM sopra soglia e una Relazione CAM aggiornata sia dal progettista sia dall’impresa appaltatrice a ogni SAL.
| Punto | Dettagli |
|---|---|
| Entrata in vigore | Dal 2 febbraio 2026, il DM 24/11/2025 sostituisce il decreto del 2022 ed è obbligatorio per tutti gli appalti pubblici riguardanti edifici, infrastrutture e manufatti. |
| Relazione CAM duplice | Sia il progettista sia l’impresa appaltatrice devono produrre e aggiornare la Relazione CAM a ogni SAL. |
| BIM obbligatorio sopra soglia | La progettazione BIM con parametri di sostenibilità è clausola contrattuale, non più criterio premiante. |
| Norme UNI come riferimento | Le norme UNI sono richiamate quasi 200 volte nel decreto e costituiscono il principale strumento di prova della conformità. |
| Regime transitorio limitato | I vecchi CAM restano applicabili solo con progetto validato secondo DM 256/2022 e bando entro 3 mesi dalla validazione. |
